Decreto Sostegni Bis
Bonus pubblicità
Aperta dal 1 settembre al 30 settembre 2021 la prenotazione
Con il Decreto Sostegni Bis sono state apportate delle modifiche al precedente Bonus Pubblicità previsto per il mese di marzo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.
Di cosa si tratta e Modifiche apportate
Trattasi di un credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità e promozione effettuati nel corso dell’anno 2021.
Con il Decreto Sostegni Bis vengono meno i due regimi, ordinario e straordinario, introdotti dalla precedente Legge di Bilancio 2021. La nuova disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti pubblicitari è stata dunque uniformata portando al 50% l’ammontare del beneficio fiscale per gli/degli investimenti pubblicitari effettuati, sia per quelli su giornali sia per quelli su radio e TV nazionali non partecipate dallo Stato.
Con riferimento particolare al vecchio regime ordinario sopra menzionato, è stata inoltre annullata la condizione per cui il beneficio riconosciuto pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati doveva essere almeno pari all’1% degli investimenti simili, effettuati nell’anno precedente sul medesimo mezzo di informazione.
Risorse finanziarie disponibili
Per il biennio 2021-2022 sono state stanziate i seguenti fondi:
- €65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online;
- €25 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare di tale bonus le seguenti categorie:
- Imprese, a prescindere da natura giuridica, dimensione e regime contabile adottato;
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali
A seguito delle novità introdotte dal decreto Sostegni Bis, che di fatto ha eliminato il criterio dell’incremento dell’1% (vedere sopra), nel 2021 possono accedere al credito d’imposta anche le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:
- Programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
- Non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;
- Che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021.
Finestra per presentazione domanda
1 settembre 2021 – 30 settembre 2021
N.B.: Restano comunque valide le comunicazioni inviate nella precedente finestra 01 – 31 marzo 2021, per le quali il calcolo del credito spettante sarà effettuato automaticamente in base alle nuove disposizioni.
A favore di coloro che vorranno ampliare i propri investimenti per beneficiare delle nuove condizioni di calcolo sarà comunque data la possibilità di sostituire la precedente prenotazione effettuata a marzo, utilizzando la nuova finestra di comunicazione prevista a settembre 2021.